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Contratti di Locazione: non c’è ancora l’obbligo di codice identificativo

lentepubblica.it • 28 Aprile 2016

canonePer i contratti di locazione registrati in via telematica, anche quest’anno sarà possibile indicare, in dichiarazione, gli estremi di registrazione (data, serie numero e codice ufficio) in alternativa al codice identificativo. A precisarlo, la risoluzione n. 31/E del 27 aprile 2016, con cui l’Agenzia delle Entrate dà ascolto alle difficoltà rappresentate da alcuni operatori nel reperire quel dato, in particolar modo per i contratti più datati, considerato che fino allo scorso anno era sufficiente indicare gli estremi di registrazione del contratto utilizzando i codici serie “3P” (registrazione telematica tramite Siria e Iris) o “3T” (registrazione telematica tramite altre applicazioni).

 

A ogni modo, l’Agenzia ha reso disponibile sul proprio sito un’applicazione gratuita che consente di rintracciare il codice identificativo di un contratto di locazione o di affitto. Il suo utilizzo è libero, non è cioè necessario registrarsi ai servizi telematici.

 

Ricordiamo che gli estremi di registrazione (o il codice identificativo) del contratto di locazione devono essere riportati nella sezione seconda del quadro B del 730 (ovvero RB di Unico), la cui compilazione è richiesta nei seguenti casi:

 

 

  • opzione per l’applicazione della cedolare secca
  • riduzione del 30% del reddito, in caso di applicazione della tassazione ordinaria, se il fabbricato è situato in un comune ad alta densità abitativa ed è locato a canone “concordato” o è situato nella regione Abruzzo ed è dato in locazione a persone residenti nei comuni colpiti dal sisma del 2009, le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate inagibili.

 

Per una guida completa a Disdetta Contratto Affitto e Cedolare Secca potete leggere qui il nostro approfondimento.

Fonte: Fisco Oggi, Rivista Telematica dell'Agenzia delle Entrate
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